Pensione anticipata opzione donna, da quando parte il pagamento? Nuovi requisiti 2024: 61 anni di età e 35 di contributi

Mercoledì 8 Maggio 2024
Pensione anticipata opzione donna, da quando parte il pagamento? Nuovi requisiti 2024: 61 anni di età e 35 di contributi

Pensioni, novità per Opzione donna.  Almeno 61 anni di età e 35 di contributi ma anche la presenza di una situazione di disagio accertato: l'Inps con una circolare dà chiarimenti sull'accesso alla pensione con la misura  sulla quale la legge di Bilancio per il 2024 ha previsto una ulteriore stretta.

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Opzione donna, da quando decorre

Sono utili anche i periodi assicurativi maturati all'estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione dell'Unione europea in materia di sicurezza sociale.

Ma da quando decorre il conseguimento della pensione? Ecco cosa dice la circola dell'Inps.

I requisiti

Il requisito anagrafico di 61 anni (in aumento di un anno dai 60 previsti per il 2023) è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. Nei primi tre mesi del 2024, anche a causa dell'innalzamento di un anno del requisito anagrafico, il numero delle pensioni con Opzione donna è crollato con 1.276 assegni liquidati a fronte degli 11.514 dell'intero 2023.

Le condizioni

Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo, possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna ove si trovino in una delle seguenti condizioni:

  1. assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell’unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l’unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti (cfr. il paragrafo 2.1 della circolare n. 25 del 2023);
  2. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
  3. sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La decorrenza

Le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

  • dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
  • diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2024, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della medesima.

Il trattamento pensionistico in esame può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2023 e la sussistenza delle condizioni richieste alla data di presentazione della domanda.

Le domande

Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.

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